No della Cassazione al dumping salariale.

Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazione analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Le società cooperative, che operano in settori o categorie dove si registra la presenza di una pluralità di contratti collettivi, sono tenute ad applicare, a prescindere dal proprio contratto collettivo, ai propri soci lavoratori, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il principio di diritto è stato sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 4951 del 20.02.2019