Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 05/12/2023) 16/01/2024, n. 1587: la cessazione del beneficio della non fallibilità si verifica automaticamente alla scadenza dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del d.l. n. 179 del 2012, senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, ed a prescindere dall’effettiva cancellazione della società dalla relativa Sezione Speciale del Registro delle Imprese.


Interessante intervento della Suprema Corte che, con l’ordinanza n. 1587 del 16.1.2024, è tornata sul tema delle condizioni di fallibilità delle start up innovative.

La Cassazione ha, innanzitutto, richiamato e confermato il precedente orientamento di cui all’ordinanza n. 21152 del 4.7.2022, ove si era chiarito che sono fallibili anche anche le start up innovative e che va verificata in giudizio l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Difatti, in tale controversia, la Corte d’Appello di Trieste, su reclamo ex art. 18 l. fall, aveva revocato il fallimento di una start up innovativa, ritenendola non assoggettabile a fallimento proprio in quanto tale ed affermando che – sussistendo l’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese sulla base dell’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti prescritti – al Giudice non fosse consentita alcuna verifica ulteriore sull’effettivo possesso dei suddetti requisiti, spettando solo all’Ufficio del Registro delle Imprese tale tipo di controllo.

In tale sede, la Corte aveva concluso (pur dando atto di una giurisprudenza minoritaria di segno opposto, tra cui Trib. Milano 7 settembre 2017) che: “l’iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta una condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l’esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l’effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare”.

Dunque, né l’autocertificazione del legale rappresentante sul possesso dei requisiti, né l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese possono assumere di per sé stesse valore dirimente: al controllo formale dell’Ufficio del Registro delle Imprese può – e deve – affiancarsi un più ampio sindacato di merito circa l’effettivo possesso dei requisiti della start-up innovativa, affidato all’Autorità Giudiziaria.

La Corte aveva sancito, quindi, il seguente principio di diritto: “L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce

presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa.”

Nella pronuncia qui in commento, la Corte ha richiamato un altro precedente, l’ordinanza n. 23980 del 2 agosto 2022, in tema di applicazione del termine quinquennale di non fallibilità previsto dall’art. 31, com. 1, del d.l. n. 179/2012.

In tale sede, la Suprema Corte aveva evidenziato un contrasto interpretativo esistente (prevalentemente in dottrina) sull’individuazione del dies a quo di tale termine, riferibile, secondo un’opinione, alla data di iscrizione della start up nell’apposita sezione speciale e, secondo altra tesi, alla data di costituzione della società, chiarendo come: “Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e succ. mod., ai sensi dell’art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla I. n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012“.

Ebbene, con l’ordinanza in commento la Corte interviene nuovamente sul tema della fallibilità delle start up per puntualizzare che la cessazione del beneficio della non fallibilità avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge, senza che possano venire in rilievo il termine di sessanta giorni previsto per l’adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up dalla Sezione Speciale del Registro delle Imprese, o la data in cui detta cancellazione sia stata effettivamente disposta dall’Ufficio stesso, sottolineando come un profilo così rilevante, che incide sullo status giuridico delle imprese, non può essere collegato “alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi”.

Pertanto, viene affermato il seguente principio di diritto: “La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall’effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese“.