Nota a sentenza – Avv. Corrado Di Mattina
Secondo il Tribunale di Roma, Sez. lavoro, Sentenza n. 4354/2019, pubblicata l’08.05.2019, le conciliazioni dei lavoratori, aventi ad oggetto rinunce e transazioni, sarebbero impugnabili, entro il termine ordinario di sei mesi, anche se sottoscritte in sede sindacale.
Il Tribunale capitolino fonda la sua pronuncia sull’art. 2113 c.c., il cui ultimo comma prevede che la previsione dell’impugnabilità delle rinunce e delle transazioni, secondo quanto stabilito dai commi precedenti dello stesso articolo, non si applica – tra l’atro – alle rinunce e alle transazioni concluse in sede sindacale ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c., che sancisce testualmente che “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
L’interpretazione della norma codicistica offerta da questa sentenza porterebbe a considerare come inoppugnabili solo le conciliazioni previste e disciplinate dai contratti collettivi. Se tale orientamento giurisprudenziale si affermasse, avrebbe effetti rovinosi sugli accordi conciliativi conclusi in sede sindacale, considerata dalla prassi sede protetta, capace di conferire stabilità alle intese raggiunte.
La sentenza in commento ha ribadito, inoltre, un principio già affermatosi in giurisprudenza: affinché la conciliazione conclusa in sede sindacale sia inoppugnabile occorre che il rappresentante sindacale intervenuto abbia fornito effettiva assistenza al lavoratore, rendendolo edotto degli effetti della conciliazione e della portata delle rinunce (così anche Cassazione Lavoro n. 24024 del 23.10.2013 e n. 4730 del 03.04.2002).

PDFTribunale di Roma – Sentenza n. 4354.2019