Per l’adeguamento o meno della pensione alla variazione dell’inflazione, ai fini dell’applicabilità del blocco perequativo imposto dalla Legge 247/2007, occorre tener presente l’importo effettivamente erogato, nel caso in esso cui sia più basso rispetto a quello nominale, per effetto dei limiti previsti alla cumulabilità del trattamento di reversibilità ai superstiti.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6872 dell’08.03.2019, all’esito di un excursus legislativo e giurisprudenziale completo sull’istituto della perequazione e della sua inoperatività per le pensioni di valore otto volte superiore rispetto al trattamento minimo.

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