Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 05/12/2023) 16/01/2024, n. 1587: la cessazione del beneficio della non fallibilità si verifica automaticamente alla scadenza dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del d.l. n. 179 del 2012, senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, ed a prescindere dall’effettiva cancellazione della società dalla relativa Sezione Speciale del Registro delle Imprese.
Interessante intervento della Suprema Corte che, con l’ordinanza n. 1587 del 16.1.2024, è tornata sul tema delle condizioni di fallibilità delle start up innovative.
La Cassazione ha, innanzitutto, richiamato e confermato il precedente orientamento di cui all’ordinanza n. 21152 del 4.7.2022, ove si era chiarito che sono fallibili anche anche le start up innovative e che va verificata in giudizio l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.
Difatti, in tale controversia, la Corte d’Appello di Trieste, su reclamo ex art. 18 l. fall, aveva revocato il fallimento di una start up innovativa, ritenendola non assoggettabile a fallimento proprio in quanto tale ed affermando che – sussistendo l’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese sulla base dell’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti prescritti – al Giudice non fosse consentita alcuna verifica ulteriore sull’effettivo possesso dei suddetti requisiti, spettando solo all’Ufficio del Registro delle Imprese tale tipo di controllo.
In tale sede, la Corte aveva concluso (pur dando atto di una giurisprudenza minoritaria di segno opposto, tra cui Trib. Milano 7 settembre 2017) che: “l’iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta una condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l’esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l’effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare”.
Dunque, né l’autocertificazione del legale rappresentante sul possesso dei requisiti, né l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese possono assumere di per sé stesse valore dirimente: al controllo formale dell’Ufficio del Registro delle Imprese può – e deve – affiancarsi un più ampio sindacato di merito circa l’effettivo possesso dei requisiti della start-up innovativa, affidato all’Autorità Giudiziaria.
La Corte aveva sancito, quindi, il seguente principio di diritto: “L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce
presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa.”
Nella pronuncia qui in commento, la Corte ha richiamato un altro precedente, l’ordinanza n. 23980 del 2 agosto 2022, in tema di applicazione del termine quinquennale di non fallibilità previsto dall’art. 31, com. 1, del d.l. n. 179/2012.
In tale sede, la Suprema Corte aveva evidenziato un contrasto interpretativo esistente (prevalentemente in dottrina) sull’individuazione del dies a quo di tale termine, riferibile, secondo un’opinione, alla data di iscrizione della start up nell’apposita sezione speciale e, secondo altra tesi, alla data di costituzione della società, chiarendo come: “Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e succ. mod., ai sensi dell’art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla I. n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012“.
Ebbene, con l’ordinanza in commento la Corte interviene nuovamente sul tema della fallibilità delle start up per puntualizzare che la cessazione del beneficio della non fallibilità avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge, senza che possano venire in rilievo il termine di sessanta giorni previsto per l’adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up dalla Sezione Speciale del Registro delle Imprese, o la data in cui detta cancellazione sia stata effettivamente disposta dall’Ufficio stesso, sottolineando come un profilo così rilevante, che incide sullo status giuridico delle imprese, non può essere collegato “alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi”.
Pertanto, viene affermato il seguente principio di diritto: “La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall’effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese“.
La Corte di Cassazione, con due recenti ordinanze, Ordinanze n. 21306 del 05.10.2020 e n. 22217 del 14.10.2020, è tornata ad occuparsi di licenziamenti collettivi ribadendo alcuni principi più volte espressi in riferimento alla riduzione del personale limitata ad un determinato reparto, investito delle esigenze tecnico-produttive giustificative del licenziamento.
Con queste pronunce la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico – produttive. Nell’affermare questo il principio, i Giudici di legittimità hanno precisato, tuttavia, che è necessario che queste esigenze siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, e che sia onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata, ponendosi così in continuità con il proprio orientamento sul punto (Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n. 2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011).
La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanze n. 21306 del 05.10.2020 e n. 22217 del 14.10.2020, ha stabilito, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico – produttive. Nell’affermare questo il principio, i Giudici di legittimità hanno precisato, tuttavia, che è necessario che queste esigenze siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, e che sia onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata, ponendosi così in continuità con il proprio orientamento sul punto (Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n. 2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011).
Ne consegue che il datore di lavoro può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione della L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Tant’è che, qualora nella comunicazione sopra richiamata, si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali, secondo quanto già affermato in passato (cfr. Cass. n. 4678 del 2015 cit.).
Le Ordinanze in commento si soffermano anche su un altro principio più volte sancito dalla Cassazione, inerente alla comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, affermando che la valutazione comparativa non debba necessariamente interessare l’intero complesso aziendale ma può avvenire nell’ambito della singola unità produttiva, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico – produttive, purché la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive ed organizzative, poste a base della riduzione del personale. La Corte ha escluso la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi.
Le pronunce, conseguentemente, ribadiscono anche altri principi già più volte espressi in giurisprudenza sul tema, ossia che i motivi di restrizione della platea dei lavoratori da comparare devono essere adeguatamente esposti nella comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, affinché le OO.SS. possano verificare il nesso fra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intenda concretamente espellere (ex plurimis Cass. n. 32387 del 2019, Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 22825 del 2009; Cass. n. 880 del 2013); che la delimitazione della platea dei lavoratori, destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento, è condizionata agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto, nel senso cioè che, ove non emerga il carattere infungibile dei lavoratori collocati in CIGS o comunque in difetto di situazioni particolari evidenziate sempre in sede di esame congiunto, la scelta deve interessare i lavoratori addetti all’intero complesso (cfr. Cass. n. 981 del 2020, Cass. n. 14800 del 2019).
Nota a sentenza – Avv. Corrado Di Mattina
Secondo il Tribunale di Roma, Sez. lavoro, Sentenza n. 4354/2019, pubblicata l’08.05.2019, le conciliazioni dei lavoratori, aventi ad oggetto rinunce e transazioni, sarebbero impugnabili, entro il termine ordinario di sei mesi, anche se sottoscritte in sede sindacale.
Il Tribunale capitolino fonda la sua pronuncia sull’art. 2113 c.c., il cui ultimo comma prevede che la previsione dell’impugnabilità delle rinunce e delle transazioni, secondo quanto stabilito dai commi precedenti dello stesso articolo, non si applica – tra l’atro – alle rinunce e alle transazioni concluse in sede sindacale ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c., che sancisce testualmente che “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
L’interpretazione della norma codicistica offerta da questa sentenza porterebbe a considerare come inoppugnabili solo le conciliazioni previste e disciplinate dai contratti collettivi. Se tale orientamento giurisprudenziale si affermasse, avrebbe effetti rovinosi sugli accordi conciliativi conclusi in sede sindacale, considerata dalla prassi sede protetta, capace di conferire stabilità alle intese raggiunte.
La sentenza in commento ha ribadito, inoltre, un principio già affermatosi in giurisprudenza: affinché la conciliazione conclusa in sede sindacale sia inoppugnabile occorre che il rappresentante sindacale intervenuto abbia fornito effettiva assistenza al lavoratore, rendendolo edotto degli effetti della conciliazione e della portata delle rinunce (così anche Cassazione Lavoro n. 24024 del 23.10.2013 e n. 4730 del 03.04.2002).
Principi ribaditi da tre recenti pronunce della Cassazione (n. 8390/2019, n. 4804/2019 e n. 428/2019)
Il comportamento estraneo alle vicende lavorative può incidere sul rapporto di lavoro, se fa venir meno la fiducia riposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore.
Le condotte di detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti costituiscono, almeno in astratto, giusta causa di licenziamento. Sono condotte che, oltre ad avere una rilevanza penale, sono contrarie alle norme dell’etica e del vivere civile comuni e che, dunque, in quanto tali, hanno un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 4804 pubblicata il 19.02.2019, ha stabilito che lo spaccio di droga, anche fuori dall’ambito lavorativo, rientra tra le condotte riconducibili alla fattispecie del recesso per giusta causa previsto dall’art. 2119 c.c., ritenendo che possa ledere l’elemento fiduciario del rapporto, anche senza investire direttamente l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Anche per i fatti verificatesi prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro è ammissibile il licenziamento per giusta causa, sempre che si tratti di condotte conosciute dal datore dopo la conclusione del contratto e che violino il rapporto fiduciario instauratosi, in quanto incompatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente. Il principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 428 del 10.01.2019.
In un’altro differente vicenda, invece, la Corte di Cassazione ha ritenuto non rilevante, ai fini della lesione del vincolo fiduciario, la condanna del lavoratore in sede penale per minaccia grave, rivolta, al di fuori del contesto di lavoro, a soggetti estranei all’ambito lavorativo. In questo caso la Corte, pronunciandosi con Ordinanza n. 8390 del 26.03.2019, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore, fondato su tale presupposto, riconoscendogli il diritto alla reintegra. Per la Cassazione, la minaccia pronunciata fuori dall’ambiente lavorativo e nei confronti di soggetti estranei ha una valenza diversa, nell’accertamento della lesione irreparabile del vincolo fiduciario, rispetto a quella proferita nei confronti del datore di lavoro o in ambito lavorativo, perché non incide intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente nei confronti di un suo superiore
Per il riconoscimento della pensione di invalidità e, in generale, di ogni di prestazione sociale di carattere assistenziale, volta a rispondere ai bisogni primari della persona, non è consentita, in forza degli artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri, che abbiano regolare permesso di soggiorno.
Il principio, su cui si è espressa più volte la Corte Costituzionale, dichiarando l’incostituzionalità di quelle norme che ne costituivano una limitazione, è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con Ordinanza n. 23763 dell’01.10.2018.
Per l’adeguamento o meno della pensione alla variazione dell’inflazione, ai fini dell’applicabilità del blocco perequativo imposto dalla Legge 247/2007, occorre tener presente l’importo effettivamente erogato, nel caso in esso cui sia più basso rispetto a quello nominale, per effetto dei limiti previsti alla cumulabilità del trattamento di reversibilità ai superstiti.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6872 dell’08.03.2019, all’esito di un excursus legislativo e giurisprudenziale completo sull’istituto della perequazione e della sua inoperatività per le pensioni di valore otto volte superiore rispetto al trattamento minimo.
Delle retribuzioni non corrisposte dall’appaltatore risponde anche il committente, a cui il lavoratore può rivolgersi direttamente. Per la Cassazione si tratta di responsabilità solidale piena, non sussidiaria.
Sussiste responsabilità solidale piena e non sussidiaria tra committente ed appaltatore in riferimento al trattamento retributivo e contributivo del lavoratore addetto all’appalto. Per il recupero del credito, il lavoratore non è tenuto alla preventiva escussione del patrimonio del datore di lavoro-appaltatore. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 444 del 10.01.2019, che, sebbene resa in relazione ad una fattispecie rientrante nella previgente disciplina dell’art. 29 D. Lgs 276/2003 – antecedente all’introduzione, con le modifiche del 2012, del beneficio della preventiva escussione- è di stretta attualità in considerazione delle più recenti riforme che hanno riguardato l’istituto. Il beneficio della preventiva escussione, introdotto appunto nel 2012, è stato abolito con il D.L. 25/2017, che ha ricondotto al quadro normativo del 2003 il regime di solidarietà tra committente ed appaltatore, sia in ordine alla loro posizione processuale che con riferimento alla possibilità riconosciuta ai ccnl di derogare alla disciplina legale in tema di responsabilità solidale negli appalti.
La sentenza in esame evidenzia come, sul piano processuale, non sussista litisconsorzio necessario tra committente ed appaltatore, né che vi sia, sul piano sostanziale, una gerarchia tra i debitori obbligati, essendo tutti esposti, in egual modo, nei confronti del lavoratore, per ogni suo credito retributivo sorto al tempo dell’appalto.
PDF >
Indicazioni interpretative in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.L. 12.07.2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, convertito, con modificazioni, dalla L. 09.08.2018, n. 96
PDF > Ispettorato Nazionale del Lavoro – Circolare n. 3 dell’11.02.2019
Indicazioni operative in materia di somministrazione fraudolenta di manodopera dopo le modifiche introdotte dal D.L. 12.07.2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, convertito, con modificazioni, dalla L. 09.08.2018, n. 96
PDF > Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 5 del 27.03.2019
Accesso al trattamento CIGS per crisi aziendale per cessazione del contratto di appalto, per le imprese appaltatrici di servizi di mensa e servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa.
